La Cassazione torna ad occuparsi dei limiti applicativi della bancarotta fraudolenta, ribadendo l’orientamento secondo cui non possono essere oggetto di condotte distrattive “i ‘clienti’ o i ‘dipendenti’ o i ‘fornitori’, bensì i rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica intrattenuti con essi dall’azienda”.
Pertanto, ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta, non basta ipotizzare la distrazione dell’aspettativa che clienti e fornitori continuino a instaurare nuovi rapporti con l’impresa in forza di pregressi rapporti intrattenuti con la stessa, ovvero che i dipendenti decidano di rimanere in azienda, ma è necessario che la condotta abbia ad oggetto la cessione di contratti già stipulati fra tali soggetti e l’impresa (cfr. Cass., Sez. V, 15 gennaio 2018, n. 3816).
Analoghi principi valgono anche per la cessione dell’avviamento aziendale: quest’ultimo, esprimendo il maggior valore che i beni acquistano a causa della loro destinazione ed organizzazione a fini produttivi, consiste in una qualità dell’azienda, sicché non è suscettibile di distrazione a meno che, contestualmente, il soggetto agente non disponga anche dell’azienda medesima, o quantomeno dei beni aziendali idonei a generare il suddetto avviamento. In questo senso, non costituisce oggetto di distrazione l’avviamento commerciale, laddove esso venga identificato come mera prospettiva di costituire rapporti giuridici solo teoricamente immaginabili (Cass., Sez. V, 19 marzo 2014, n . 26542, con nota di Fontana, È bancarotta la distrazione dell’avviamento commerciale della società fallita?, in Dir. Gius., 1/2014, 99. Per approfondimenti sull’estensione in giurisprudenza del concetto di condotta distrattiva anche con riferimento all’avviamento e alla clientela, Chiaraviglio, Esame di alcune recenti pronunce in tema di bancarotta distrattiva pre-fallimentare: la problematica nozione di “distrazione”, in RDC, 3/2018, 576).