Con provvedimento n. 27980 del 19 luglio 2022, la Cassazione penale si è espressa sul tema del reato di bancarotta preferenziale e rapporti di giroconto.
Per il perfezionamento del reato di bancarotta preferenziale è indispensabile: l’elemento oggettivo, ossia la violazione della par condicio creditorum e l’elemento soggettivo costituito dal dolo specifico della volontà di recare un vantaggio ad un creditore con l’eventuale danno per gli altri.
La condotta, pertanto, non consiste nell’indebito impoverimento del patrimonio del debitore bensì nell’alterazione dell’ordine di soddisfazione dei creditori.
Nella valutazione della sussistenza del reato di bancarotta preferenziale non si può prescindere dalle norme civilistiche, ivi compresa quella della legge fallimentare di cui all’art. 56, che, ponendo un’eccezione alla regola della par condicio, non può essere letta con una visione ristretta al solo ambito fallimentare ma deve necessariamente essere estesa anche a quello penale, che mutua il suo oggetto e la sua ratio proprio dal principio della par condicio creditorum, rispetto alla quale la disposizione dell’art. 56 sulla compensazione costituisce l’unica possibile deviazione – in nome di ragioni equitative e della particolare modalità operativa della causa estintiva della compensazione che esplica i suoi effetti in virtù della mera coesistenza dei debiti (senza la necessità di un atto volontario quale è invece il pagamento).
Nel caso di specie, il ricorrente evidenziava come non sussistesse il reato di bancarotta preferenziale rispetto al pagamento di una somma consistente intervenuto in favore di un istituto di credito, essendosi trattato di un mero spostamento di somme – giroconto – tra due conti correnti, l’uno attivo e l’altro passivo, intrattenuti entrambi dalla società poi fallita col la medesima banca.
Ciò posto si tratta, allora, di verificare le caratteristiche dei rapporti che si assumono venuti a coesistenza, verificando innanzitutto:
- se i crediti reciproci derivavano da rapporti giuridici autonomi;
- se i relativi saldi erano esigibili al momento del giroconto;
- se ricorrevano i presupposti della invocata compensazione di cui all’art. 1853 cod. civ.
Tale articolo prevede che: se tra la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorché in monete differenti, i saldi attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario o se si sia trattato di versamento ad hoc della somma sul conto, finalizzato cioè a creare provvista in vista del giroconto che è andato ad estinguere il saldo passivo; dovendosi più in generale anche comprendere se l’operazione sia stata in qualche modo realizzata in maniera elusiva rispetto al divieto penale (e civile) di effettuare pagamenti in favore di un creditore, a scapito di altri, mascherando appunto il pagamento con un meccanismo compensativo.