Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 novembre 2021, l’indirizzo (UE) 2021/2041 della Banca Centrale europea dell’11 novembre 2021 che modifica l’indirizzo (UE) 2016/2249 relativo al quadro giuridico per la rilevazione e rendicontazione contabile nel Sistema europeo di banche centrali (BCE/2021/51).
L’indirizzo (UE) 2016/2249 della Banca centrale europea (BCE/2016/34) stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure di rilevazione e rendicontazione contabile riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali la cui moneta è l’euro.
Le modifiche hanno lo scopo di chiarire, con riferimento al criterio economico e al criterio di cassa, che l’importo dovuto alla scadenza dovrebbe far parte del valore contabile delle obbligazioni indicizzate alla fine del trimestre.
Inoltre, evidenzia la BCE, sono necessarie ulteriori modifiche tecniche dell’allegato IV al fine di:
- assicurare coerenza in tutto l’Eurosistema per quanto riguarda la rendicontazione contabile dei saldi con le organizzazioni internazionali e dei titoli emessi da tali organizzazioni;
- consentire la classificazione dei titoli in stato di default come parte di voci varie sul lato dell’attivo del bilancio;
- chiarire la classificazione dei fondi e dei conti degli enti creditizi e degli istituti finanziari sul lato del passivo del bilancio.