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Banche di credito cooperativo: condizioni di applicabilità delle agevolazioni tributarie

7 Maggio 2012
Di cosa si parla in questo articolo
BCC

Con Risoluzione n. 45/E del 7 maggio 2012 l’Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio indirizzo interpretativo in ordine alle condizioni di applicabilità alle banche di credito cooperativo (BCC) delle agevolazioni tributarie (articolo 28, comma 2-bis, del d. lgs. n. 385 del 1993 e articolo 14, comma 3, del d. P.R. n. 601 del 1973).

In particolare, è stato chiesto all’Agenzia delle Entrate di pronunciarsi circa: le condizioni che una BCC deve rispettare per beneficiare delle agevolazioni fiscali; il momento in cui deve essere verificata l’operatività prevalente con soci per fruire delle agevolazioni fiscali; la necessità di acquisire un preventivo parere alla Banca d’Italia ed al Ministero dello sviluppo economico, in caso di verifiche fiscali volte ad accertare l’esistenza dei requisiti mutualistici.

Per quanto attiene il primo punto, si ricorda come per le BCC sia necessario verificare, ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la presenza dei requisiti mutualistici previsti dall’articolo 2514 del codice civile, nonché dell’operatività prevalente a favore dei soci rinvenibile all’articolo 35, comma 1, del T.U.B..

Tuttavia, evidenzia l’Agenzia delle Entrate, la mutualità di vantaggio, pur dovendo tendenzialmente sussistere, non è elemento alla cui mancanza consegua una revoca automatica delle agevolazioni fiscali. La mancanza del vantaggio mutualistico a favore dei soci, soprattutto se transitoria e giustificata da ragioni economiche contingenti, non è circostanza di per sè idonea a determinare la revoca delle agevolazioni. Allo stesso modo, la revoca delle agevolazioni non può essere conseguenza del mero mancato rispetto della previsione di cui all’articolo 35, comma 2, del T.U.B..

Per quanto attiene il momento di verifica del requisito di operatività prevalente, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’operatività prevalente debba essere verificata al termine del periodo d’imposta come dato medio ritraibile dall’indice di operatività prevalente rilevato al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre del periodo d’imposta, coincidenti con le segnalazioni  di Vigilanza relative a ciascun trimestre solare.

Infine, relativamente al parere preventivo della Banca d’Italia e del Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia delle Entrate, allineandosi all’orientamento già espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, ritiene debbano essere mantenuti fermi i poteri dell’Amministrazione finanziaria di accertare i comportamenti dei soggetti potenziali beneficiari delle stesse agevolazioni.

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