Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021 il 35° aggiornamento alla Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 con le ultime modifiche alle disposizioni di vigilanza in materia di governo societario delle banche.
L’aggiornamento consiste in modifiche ad aspetti specifici della disciplina volte a rafforzare, in linea con la CRD V, gli assetti di governo delle banche e a raccordare meglio le attuali disposizioni con l’evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo.
Le disposizioni entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Fatto salvo quanto diversamente previsto nella Sez. VIII delle disposizioni, le banche si adeguano alle modifiche entro sei mesi dalla loro entrata in vigore
Contestualmente Banca d’Italia ha dato recepimento dell’articolo 88, paragrafo 1, capoversi 4 e 5, della direttiva (UE) 2013/36 (CRD), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), in materia di prestiti agli esponenti e alle loro parti correlate, prevedendo l’obbligo per le banche di adeguarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni.
A tal fine, per “membri dell’organo di gestione” si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.
I gruppi bancari valutano se applicare questo obbligo anche ai prestiti erogati: da una banca agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle altre banche del gruppo e della società capogruppo; da altre componenti del gruppo (ad esempio, società finanziarie) agli esponenti (e alle loro parti correlate) delle banche del gruppo e della società capogruppo.