Con ordinanza dello scorso 8 ottobre 2015, sub. n. 4180, la Terza Sezione del T.A.R. Lazio, ha rigettato l’istanza cautelare di cui al ricorso proposto da 12 azionisti della Banca popolare di Milano avverso il 9° aggiornamento (dd. 09.06.2015) alla circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17.12.2013 (Disposizioni di vigilanza per le Banche), recante disposizioni secondarie di attuazione alla riforma delle Banche popolari (decreto-legge n. 3/2015, convertito con legge n. 33/2015).
Il profilo controverso attiene a quanto fatto presente da Bankitalia in merito al divieto di operazioni societarie esitanti in una partecipazione totalitaria o maggioritaria nella S.p.a. da parte degli ex soci, anche alla stregua di un controllo nella forma dell’influenza dominante.
In particolare, il giudice amministrativoha ritenuto difettare, nel caso de quo, il requisito del periculum in mora, posto che, in sede di prima applicazione del decreto, le Banche popolari, con attivo superiore a 8 miliardi di euro, autorizzate all’esercizio al momento dell’entrata in vigore di esso, godono di una finestra temporale, pari a 18 mesi, per adeguarsi alle disposizioni emanate dall’Autorità.
Il giudicante, come emerge dalla motivazione di cui all’ordinanza in oggetto, dovrà in prima battuta affrontare l’annosa questione circa la natura provvedimentale o endoprocedimentale delle Circolari; qualora dovesse ritenere che l’atto oggetto di gravame non sia dotato di autonoma lesività, così come sostenuto dall’Amministrazione intimata, non potrà che rilevare il difetto di interesse ad agire dei ricorrenti, ex art. 35, co. 1, lett. b, c.p.a.