Con ordinanza del 29 aprile 2016 il Tribunale di Veneza, giudice dott.ssa Anna Maria Marra, riconosciuta l’applicabilità alle banche popolari dell’art. 2358 c.c. – il quale prevede che la società non può, direttamente o indirettamente, accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, se non alle condizioni dallo stesso specificate – ha ravvisato la nullità dei finanziamenti concessi dalla banca ai clienti mediante il sistema dell’elasticità di cassa e finalizzati all’acquisto di azioni e obbligazioni convertibili in azioni della stessa banca.
E’ in ogni caso onere della banca, evidenzia altresì il Tribunale, provare la sussistenza delle condizioni di deroga previste dall’art. 2358 cc per il superamento del suddetto divieto.