Il giudice Tommasi Di Vignano del Tribunale di Verona, con due ordinanze gemelle (Ordinanze del 12.06.2017) conferma l’orientamento già espresso dal giudice Vaccari (sempre di Verona) circa la competenza del giudice ordinario e non delle Sezioni Specializzate in Materia di Impresa.
La tesi della banca per sostenere l’incompetenza funzionale del Tribunale di Verona era basata sull’art. 3, comma 2, lett. a), D.lgs. 168/03 che fissa la competenza delle sezioni specializzate per le controversie relative a “rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario” ovvero (comma 2, lett. b) “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti” oltre a tutti procedimenti che abbiano ragioni di connessione con questo genere di controversie.
Secondo la Banca, avendo l’investitore acquistato la qualità di socio con la sottoscrizione delle azioni, la controversie va inquadrata tra quelle inerenti i rapporti societari o comunque il trasferimento di partecipazioni.
Il giudice veronese, invece, tramite una rigorosa applicazione del “principio della prospettazione” ricavabile dall’art. 10 c.p.c., ritiene che la competenza debba ricavarsi dalla prospettazione fornita dall’attore nella domanda purché non pretestuosa. Tale principio non può essere derogato dalle contestazioni ed eccezioni del convenuto. Poiché gli attori hanno contestato la violazione da parte della banca delle disposizioni poste dal TUF a carico dell’intermediario senza in alcun modo prospettare un qualsiasi legame diretto della controversia con rapporti societari, la competenza è del giudice ordinario.
Il giudice sottolinea poi che l’attribuzione alle Sezioni Specializzate di questo genere di cause estenderebbe la competenza delle stesse ben oltre l’esigenza funzionale di circoscrizione della relativa cognizione dei rapporti societari tanto da risultare irrazionale.
A ben vedere queste ordinanze, pur in contrasto con l’orientamento maggioritario, valorizzano principi di diritto e ratio delle norme onde evitare l’irrazionale prevalenza del dato formale ricavabile da un’interpretazione meramente letterale.