Il dies a quo per la riassunzione di un giudizio interrotto, a seguito della sottoposizione di una delle parti a liquidazione coatta amministrativa, va individuato, per il soggetto non colpito dall’evento interruttivo, nel momento in cui lo stesso abbia avuto comunicazione dell’ordinanza con la quale era stato interrotto il giudizio poiché in tale momento tale parte ha avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo.
Un giudizio interrotto, a seguito della liquidazione coatta amministrativa della banca popolare di Vicenza, non deve essere necessariamente riassunto anche nei confronti di Intesa San Paolo, quale cessionaria del ramo d’azienda della banca posta in liquidazione, poiché, a prescindere dalla dimostrazione della inclusione, tra i rapporti ceduti, di quello per cui è causa, la sentenza favorevole all’attore sarebbe comunque opponibile al cessionario ai sensi dell’art. 111, comma 2, c.p.c.
I profili di nullità di un contratto bancario concluso con un soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo possono essere fatti valere dall’opponente, nei limiti dell’eccezione riconvenzionale, al solo scopo di paralizzare le pretese creditorie azionate da quel soggetto e successivamente coltivate dai commissari liquidatori, senza che a ciò osti il disposto dell’art. 83, comma 3, t.u.b.