Nel caso di specie, una banca cessionaria d’azienda, dopo la liquidazione coatta amministrativa di altro istituto di credito, aveva promesso, mediante un comunicato stampa, una prestazione a favore di una pluralità di soggetti, ovvero i clienti della banca decotta.
In particolare, il comunicato stampa prevedeva la possibilità per gli ex correntisti della banca in lca, che avessero visto deprezzate considerevolmente le proprie azioni nello stesso istituto, di poter accedere ad un fondo stanziato dalla banca cessionaria a fronte della prosecuzione del rapporto con la stessa.
Il Tribunale di Verona, nell’escludere che tale comunicato stampa fosse sufficiente a configurare una promessa al pubblico, ha posto l’accento sul fatto che lo stesso: rinviava ad una successiva comunicazione la determinazione dei requisiti necessari per accedere all’offerta; non conteneva elementi sufficienti per poter determinare la prestazione promessa.