La fattispecie complessa costituita dall’apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, disposta con D.L. 25 giugno 2017, n. 99 a carico di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e di Veneto Banca S.p.a., e dal successivo insediamento dei commissari liquidatori determina l’interruzione dei processi pendenti ai sensi dell’art. 83, comma 3, T.U.B., analogamente a quanto avviene in sede fallimentare ex art. 43 l.fall.
L’interruzione avviene automaticamente senza che l’evento interruttivo possa essere subordinato alla previa conversione in legge del suddetto decreto, nel qual caso, stante la perdita di efficacia del decreto, i processi interrotti potranno essere riassunti su iniziativa della parte interessata.
Delle nuove disposizioni riguardanti le banche venete, dei loro effetti sui contenzioni pendenti e futuri, parleremo nel corso del convegno organizzato da questa rivista a Milano il prossimo 29 settembre. Per il programma completo dell’evento e per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione v. la pagina dedicata all’evento indicata tra i contenuti correlati.