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Banche Venete: intervista con Massimo Vaccari, giudice del Tribunale di Verona

1 Agosto 2017
Di cosa si parla in questo articolo

La recente emanazione del decreto-legge 25 giugno 2017 n. 99 sulla liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, nel testo definitivo risultante dalla conversione in legge, ha portato novità importanti rispetto alla posizione dei due istituti e dei numerosi clienti coinvolti nelle vicenda.

Ne abbiamo parlato con il dott. Massimo Vaccari, giudice del Tribunale di Verona, che è stato tra i primi a decidere cause promosse da soci-investitori nei confronti dei due istituti di credito e al quale abbiamo posto le seguenti domande.

Dott. Vaccari, con il decreto sulle Banche Venete cosa cambia sul fronte del contenzioso ?

Dopo la pubblicazione del d.l., e ancor più dopo la sua conversione in legge senza modifiche, le possibilità per i soci investitori di recuperare le somme investite in alcune tipologie di titoli emessi dai due istituti (azioni, obbligazioni subordinate e/o convertibili) delle due banche venete si riducono notevolmente.

Possiamo diversificare le posizioni dei clienti dei due istituti interessati dalla vicenda ? In che modo e con quali effetti ?

I possessori di obbligazioni subordinate dei due istituti che le abbiano acquistate entro la data del 12 giugno 2014 si trovano in posizione privilegiata perché per loro il d.l. ha previsto un fondo di solidarietà a carico dello Stato. Possiamo poi differenziare la posizione di correntisti e mutuatari dei due istituti di credito rispetto a quella di quanti ne sono stati sono stati solo soci – investitori perché diverse per gli uni e per gli altri sono le prospettive giudiziali. Ancora si può differenziare la posizione dei possessori di azioni da quella dei possessori di altri titoli.

Cosa comporterà la messa in liquidazione delle banche sui procedimenti pendenti ?

La prima conseguenza è che i giudizi pendenti alla data della lca (o per essere più precisi alla data di pubblicazione del d.l. in Gazzetta ufficiale) vanno interrotti ai sensi dell’art. 83, comma 3, T.u.b. L’ulteriore conseguenza è che le domande di condanna al risarcimento danni subiti dai soci-investitori e quelle di ripetizione della somme investite in azioni dovranno essere proposte ai commissari liquidatori per l’ammissione al passivo della liquidazione. In caso di rigetto della domanda di credito si dovrà proporre opposizione al tribunale fallimentare competente.

Tra le novità, la cessione di Popolare di Vicenza e di Veneto Banca ad Intesa Sanpaolo. Sarà possibile proseguire i giudizi nei confronti di Intesa, in qualità di cessionario ?

Stando al contratto di cessione solo le controversie bancarie pendenti alla data della pubblicazione del d.l. potranno proseguire nei confronti di Intesa San Paolo ma a condizione che il giudice ne autorizzi la chiamata in causa ai sensi dell’art. 111, comma terzo, c.p.c. Ciò vale per qualsiasi tipo di controversia bancaria anche per quelle di opposizione a decreto ingiuntivo. A mio giudizio la medesima indicazione vale per le controversie relative ad operazioni di investimento in titoli diversi dalle azioni e dalle obbligazioni subordinate o convertibili, come ad esempio obbligazioni di altro tipo o i contratti su derivati. In ogni caso la decisione emessa all’esito del giudizio sarà opponibile ad Intesa San Paolo quale successore a titolo particolare, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 111 c.p.c.

Quale sarà il rapporto tra controversie bancarie e controversie finanziarie (se collegate) ?

Le controversie finanziarie pendenti alla data di pubblicazione del d.l. potranno essere riassunte nei confronti dei commissari liquidatori solo se in esse non siano state avanzate domande di condanna ma solo di risoluzione o di accertamento di nullità (pensiamo ad esempio al caso, invero piuttosto raro in cui sia stata avanzata domanda di nullità di operazioni di acquisto di azioni di uno dei due istituti di credito). Qualora in tali giudizi siano state avanzate domande di condanna degli istituti di credito quelle domande, come ho già detto, dovranno essere coltivate nella procedura concorsuale, anche se fossero state collegate a controversie bancarie.

Qualsiasi controversia (bancaria o finanziaria) che dovesse essere promossa dopo la pubblicazione del d.l. invece andrà proposta nei confronti dei commissari liquidatori.

 

Delle nuove disposizioni riguardanti le banche venete, dei loro effetti sui contenzioni pendenti e futuri, parleremo nel corso del convegno organizzato da questa rivista a Milano il prossimo 29 settembre. Per il programma completo dell’evento e per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione v. la pagina dedicata all’evento indicata tra i contenuti correlati.

 

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