WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca
www.dirittobancario.it
Flash News

Basilea III: accordo UE sull’attuazione delle riforme per il settore bancario

28 Giugno 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Come reso noto con comunicato stampa, la presidenza del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto ieri un accordo provvisorio sulle modifiche del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD) di attuazione delle riforme di Basilea III.

Le disposizioni di Basilea III, di risposta alla crisi del 2007-2008, sono volte a migliorare le norme prudenziali, la vigilanza e la gestione dei rischi delle banche.

Nel contesto di attuazione delle disposizioni di Basilea III, la Commissione europea aveva presentato nell’ottobre 2021 le proposte di revisione al CRR e CRD; nel novembre 2022 il Consiglio ha concordato il suo orientamento generale su tali proposte; i triloghi con il Parlamento UE, iniziati lo scorso marzo 2023, si sono conclusi con l’accordo provvisorio raggiunto ieri.

Tra i principali punti dell’accordo provvisorio, la definizione delle modalità di attuazione dell’output floor, che limita la variabilità dei livelli patrimoniali delle banche il cui calcolo è effettuato utilizzando modelli interni, nonché le disposizioni di carattere transitorio volte a permettere agli operatori del mercato di adeguarsi con tempistiche sufficienti.

Ulteriori novità di miglioramento riguardano il rischio di credito, il rischio di mercato ed il rischio operativo, nonché una miglior attuazione del principio di proporzionalità, soprattutto per gli enti piccoli e non complessi.

Definito un framework armonizzato sui requisiti degli esponenti aziendali (membri degli organi di gestione e titolari di funzioni chiave) volto a valutarne l’idoneità secondo criteri di professionalità e onorabilità.

Novità anche rispetto alla salvaguardia dell’indipendenza della vigilanza, con previsione di un periodo minimo di incompatibilità per il personale e i membri degli organi di governance delle autorità competenti, tra l’attività nelle autorità competenti e incarichi in enti vigilati, nonché un limite ai mandati dei membri degli organi di governance.

Definito un regime prudenziale transitorio per i crypto assets e novità nella gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) delle banche.

Armonizzati i requisiti minimi per le succursali di banche di paesi terzi e per la vigilanza delle loro attività nell’UE.

L’accordo deve essere rettificato dal Consiglio e dal Parlamento prima della sua formale adozione.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 16 Gennaio
Value for money: nuova metodologia dei benchmark


Metodologia EIOPA 7 ottobre 2024 per prodotti unit-linked e ibridi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 13/12


WEBINAR / 23 Gennaio
La tutela dei dati personali dei clienti della banca

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 20/12

Iscriviti alla nostra Newsletter