Il Parlamento Europeo ha approvato il 24 aprile 2024 il pacchetto di norme di modifica della CRD e del CRR, volte a rendere le banche dell’UE più resistenti a futuri shock economici e ad attuare l’accordo internazionale Basilea III, tenendo conto delle specificità dell’economia dell’UE.
In particolare, il Parlamento UE ha approvato, con emendamenti:
- il Regolamento di modifica della CRDVI – Capital Requirements Directive (Direttiva 2013/36/UE) per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG)
- il Regolamento di modifica del CRR – Capital Requirements Regulation (Regolamento (UE) n. 575/2013) per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor.
L’obiettivo della revisione è quello di tenere conto delle condizioni concrete del settore bancario europeo nell’attuazione degli standard di Basilea, introducendo alcune specificità europee, ove possibile su base transitoria.
Le disposizioni di Basilea III, di risposta alla crisi del 2007-2008, sono volte a migliorare le norme prudenziali, la vigilanza e la gestione dei rischi delle banche; nel contesto di attuazione di tali disposizioni, la Commissione europea aveva presentato dunque, nell’ottobre del 2021, le proposte di revisione al CRR e CRD: l’approvazione delle modifiche in oggetto segue quindi al successivo accordo di trilogo fra Parlamento e Consiglio UE sul testo delle proposte, formalizzato con lettera del Consiglio UE del 6 dicembre 2023.
In sintesi, le proposte approvate:
- definiscono le modalità di attuazione dell’output floor, che limita la variabilità dei livelli patrimoniali delle banche il cui calcolo è effettuato utilizzando modelli interni, nonché le disposizioni di carattere transitorio volte a permettere agli operatori del mercato di adeguarsi con tempistiche sufficienti;
- migliorano, in ottica maggiormente prudenziale, le norme relative al rischio di credito, al rischio di mercato ed al rischio operativo
- attuano in modo migliore il principio di proporzionalità, soprattutto per gli enti piccoli e non complessi;
- definiscono un framework armonizzato sui requisiti degli esponenti aziendali (membri degli organi di gestione e titolari di funzioni chiave), volto a valutarne l’idoneità secondo criteri di professionalità e onorabilità;
- rispetto alla salvaguardia dell’indipendenza della vigilanza, prevedono un periodo minimo di incompatibilità per il personale e i membri degli organi di governance delle autorità competenti, tra l’attività nelle autorità competenti e incarichi in enti vigilati, nonché un limite ai mandati dei membri degli organi di governance.
- definiscono un regime prudenziale transitorio per i crypto assets;
- rafforzano i requisiti di rendicontazione e disclosure dei rischi ESG (rischi ambientali, sociali e di governance) delle banche.
- contengono misure volte ad armonizzare i requisiti minimi per le succursali di banche di paesi terzi e per la vigilanza delle loro attività nell’UE.
I testi approvati dal Parlamento UE passeranno ora all’esame del Consiglio UE, e, dopo l’approvazione, entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.