La decisione ECB/2015/10 del 4 marzo stabilisce le condizioni in base alle quali i titoli pubblici sono considerati idonei e ammessi al Programma, definendo altresì le controparti qualificate e specifici limiti e tempistiche di acquisto.
In particolare, le banche centrali nazionali potranno acquistare i titoli di stato del proprio Paese sulla base delle loro quote di partecipazione alla BCE e con una composizione del portafoglio rappresentata per l’88% da titoli di stato ed emissioni di agenzie riconosciute e per il 12% da titoli di istituzioni sovranazionali e banche multinazionali di sviluppo.
I titoli sono considerati “acquistabili” se aventi rating “investment grade” (ad eccezione della Grecia) e le limitazioni all’acquisto prevedono una soglia del 25% per ogni singola emissione e del 33% rispetto al debito totale di ciascun emittente.
Inoltre, al fine di garantire condizioni di estrema trasparenza nello svolgimento del PSPP, l’Eurosistema identifica le tempistiche per la disclosure delle informazioni relative al Programma, impegnandosi a pubblicare con frequenza settimanale le informazioni relative al valore aggregato contabile dei titoli detenuti nell’ambito del PSPP e su base mensile la durata residua media ponderata delle operazioni suddivise per emittente.
Si segnala, inoltre, che, a partire dal 9 marzo 2015, ogni settimana nel sito della BCE, nella sezione operazioni di mercato aperto, verrà aggiornato il valore dei titoli detenuti nell’ambito di tale Programma.