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BCE: le banche avranno da sei a nove mesi per colmare le carenze patrimoniali emerse dalla valutazione approfondita

29 Aprile 2014
Di cosa si parla in questo articolo
BCE

Con comunicato stampa pubblicato in allegato e ripreso di seguito, la BCE ha informato oggi le banche in merito alle modalità di copertura delle carenze patrimoniali alle quali attenersi dopo la valutazione approfondita.

L’annuncio fa seguito alla divulgazione odierna da parte dell’EBA della metodologia e degli scenari della prova di stress condotta a livello di europeo (cfr. contenuti correlati).

La BCE pubblicherà i risultati della valutazione approfondita nell’ottobre 2014, prima di assumere le funzioni di vigilanza nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU).

Le carenze patrimoniali messe in luce nell’esame della qualità degli attivi o nello scenario di base della prova di stress dovrebbero essere appianate entro sei mesi, mentre quelle individuate nello scenario avverso entro nove mesi. Gli interventi di ricapitalizzazione a copertura delle insufficienze rilevate, purché non siano ridotte con altri mezzi, dovrebbero basarsi su strumenti patrimoniali della massima qualità.

La BCE ha inoltre informato le banche in merito a determinati vincoli sugli strumenti di capitale potenzialmente idonei a colmare le carenze riscontrate nella valutazione approfondita. Quelle accertate nell’esame della qualità degli attivi e nello scenario di base della prova di stress possono essere coperte solo tramite strumenti di CET1. Il ricorso a strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1) per correggere le insufficienze individuate nello scenario avverso è limitato e dipende dal coefficiente di attivazione della conversione o della svalutazione. Tale limitazione è intesa ad assicurare soprattutto l’utilizzo di elementi patrimoniali di elevata qualità e promuovere l’uso di strumenti di AT1 con coefficienti di attivazione più alti nel caso in cui siano contemplati nelle misure di copertura.

L’utilizzo di strumenti di AT1 è limitato a un massimo dell’1% del totale delle attività ponderate per il rischio, fatte salve le seguenti precisazioni:

– strumenti con un coefficiente di attivazione inferiore al 5,5% di CET1: 0% del totale delle attività ponderate per il rischio,

– strumenti con un coefficiente di attivazione pari o superiore al 5,5% e inferiore al 6% di CET1: fino allo 0,25% del totale delle attività ponderate per il rischio,

– strumenti con un coefficiente di attivazione pari o superiore al 5,5% e inferiore al 7% di CET1: fino allo 0,5% del totale delle attività ponderate per il rischio,

– strumenti con un coefficiente di attivazione pari o superiore al 7% di CET1: fino all’1% del totale delle attività ponderate per il rischio.

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