Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 marzo 2020 l’indirizzo (UE) 2020/381 della Banca centrale europea del 21 febbraio 2020 che modifica l’indirizzo (UE) 2017/2335 sulle procedure per la raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio creditizio (BCE/2020/11).
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea (BCE/2016/13), le banche centrali nazionali (BCN) possono fornire ai soggetti dichiaranti dati granulari sul credito e sul rischio di credito, inclusi i dati sul credito raccolti da un’altra BCN, istituendo o incrementando i flussi di ritorno o altri servizi informativi dalle centrali dei rischi ai soggetti dichiaranti.
Nell’ambito del quadro normativo attuale, le BCN possono, su base volontaria, scambiare e utilizzare sottoinsiemi di dati sul credito al fine di fornire accesso a questi ultimi ai soggetti dichiaranti attraverso i flussi di ritorno. Il SEBC si è impegnato ad aggiornare il quadro giuridico al fine di armonizzare maggiormente i flussi di ritorno forniti ai soggetti dichiaranti dalle BCN.
Con il presente indirizzo vengono delineati gli obblighi della BCE e delle BCN che partecipano, anche durante il periodo di prova precedente alla data in cui le singole BNC iniziano a partecipare, tenendo conto dei vincoli connessi alla natura riservata delle informazioni e dei tempi necessari per l’attuazione.
Le banche centrali dell’Eurosistema si conformano al presente indirizzo a decorrere dal 1° aprile 2020.