La Banca Centrale europea ha pubblicato l’elenco aggiornato dei soggetti significativi, che sono vigilati direttamente dalla BCE (parte A) e i soggetti vigilati less significant che sono vigilati indirettamente dalla BCE (parte B), sulla base dell’articolo 2, paragrafo 20, del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro per la cooperazione nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate.
Per “soggetto vigilato” si intende:
- un ente creditizio stabilito in uno Stato membro;
- una società a partecipazione finanziaria stabilita in uno Stato membro;
- una società a partecipazione finanziaria mista stabilita in uno Stato membro;
- un succursale stabilita in uno Stato membro.