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BCE sul riesame delle decisioni di vigilanza

21 Dicembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato un documento che rappresenta il procedimento seguito dalla Commissione amministrativa del riesame, ovvero l’organo deputato al riesame delle decisioni di vigilanza della BCE, e ne riprende le principali questioni e richieste sottoposte.

Il documento affronta i primi otto anni di attività della Commissione, nel periodo da settembre 2014 a settembre 2022.

Il procedimento di riesame trova la propria disciplina nel Regolamento MVU sul ruolo della BCE nell’ambito della vigilanza prudenziale nonché sull’atto istitutivo della Commissione amministrativa del riesame.

L’attività di riesame è relativo alla conformità procedurale e sostanziale della decisione impugnata con il regolamento sull’MVU.

La Commissione fornisce quindi un parere cui segue la presentazione, da parte del Consiglio di vigilanza della BCE, di una nuova decisione al Consiglio direttivo della BCE.

Tale decisione può annullare quella impugnata, sostituirla o confermarla.

La Commissione può essere investita del riesame amministrativo da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, tra cui quindi banche, esponenti, azionisti o potenziali acquirenti di partecipazioni qualificate, che siano interessati direttamente da una decisione di vigilanza della BCE.

Tra le diverse questioni affrontate dalla Commissione, si segnalano:

  • la significatività delle banche ai fini MVU
  • l’ambito di vigilanza consolidata
  • la violazione delle norme prudenziali
  • le regole di governo societario
  • l’adozione di misure nazionali di vigilanza
  • il rispetto dei requisiti di vigilanza
  • la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria
  • le sanzioni amministrative
  • l’acquisizione di partecipazioni qualificate
  • l’utilizzo di modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali
  • le ispezioni

Nell’esercizio della propria attività, la Commissione si è spesso confrontata con gli orientamenti dell’EBA, tra cui quelli sui requisiti degli esponenti aziendali, sulla revisione e valutazione prudenziale (SREP), sulla valutazione degli altri enti a rilevanza sistemica, probabilità di default e perdite in caso di default, nonché quelli delle ESAs (ESMA, EBA ed EIOPA) sulle acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate.

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