In base a quanto stabilito all’articolo 26 par. 2 del CRR, le banche, prima di adottare formale decisione di conferma del risultato finale d’esercizio per l’anno di riferimento, possono includere gli utili intermedi o di fine esercizio nel computo del capitale primario di classe 1 solo con preliminare autorizzazione dell’autorità competente e al ricorrere di determinate condizioni, quali: la verifica degli utili da parte di persone indipendenti dalla banca e incaricate della revisione dei conti; la dimostrazione di aver sottratto dall’importo di tali utili tutti gli oneri e dividendi prevedibili.
La decisione della BCE del 4 febbraio 2015 stabilisce ulteriori condizioni applicabili agli istituti di credito per i quali la BCE svolge diretta supervisione e che riguardano la documentazione che le banche devono sottoporre al giudizio della BCE al fine di ottenere suddetta autorizzazione.
A tal fine, particolare importanza viene attribuita ai risultati e ai rilievi contenuti nei report della funzione incaricata della revisione legale dei conti degli istituti di credito, nei quali dovrà risultare non solo che la revisione è stata completata, ma anche che dalla stessa non sono emersi rilievi o aspetti critici.
Inoltre, le banche dovranno provvedere a rilasciare specifica dichiarazione riguardante l’attestazione che il calcolo degli utili è avvenuto in conformità ai principi contabili applicabili (tenuto conto anche del perimetro di consolidamento) e sottoporre alla BCE un documento con indicazione delle principali componenti degli utili (intermedi e di fine periodo), includendo tra queste anche il dettaglio della deduzione di oneri e dividendi prevedibili.
Tale decisione è entrata in vigore il 6 febbraio 2015 e si applica con riferimento alle segnalazioni di vigilanza relative al 31.12.2014.