Il Consiglio UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una proposta di regolamento della Commissione UE volta a semplificare i requisiti di autorizzazione e registrazione dei benchmark finanziari e ad alleggerire l’onere per le imprese dell’UE, in particolare per le PMI (piccoli amministratori e utenti di benchmark).
I benchmark sono tipicamente indici o altri panieri di attività finanziarie e sono ampiamente utilizzati da società e investitori nell’UE come riferimento nei loro strumenti finanziari o contratti.
L’attuale Regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici utilizzati come benchmark finanziari, stabilisce degli standard con l’obiettivo di prevenire la manipolazione dei benchmark, che potrebbe influenzare il prezzo degli strumenti finanziari; in particolare, stabilisce i requisiti per gli amministratori responsabili della fornitura di benchmark finanziari.
Il regolamento stabilisce inoltre tre regimi distinti, con un livello crescente di vigilanza e regolamentazione a seconda dell’importanza dei benchmark:
- benchmark non significativi
- benchmark significativi (utilizzati come riferimento per strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento con un valore medio totale di almeno 50 miliardi di euro, o che soddisfano determinati altri criteri)
- benchmark critici (almeno 500 miliardi di euro, o che soddisfano determinati altri criteri).
Inoltre, in base alle norme attuali, i partecipanti al mercato dell’UE possono utilizzare i benchmark prodotti o amministrati in un paese non UE solo se il paese in questione ha un quadro normativo equivalente a quello dell’UE, se il suo benchmark è approvato da un amministratore di benchmark dell’UE o se il benchmark è riconosciuto nell’UE
Nell’ambito dell’accordo provvisorio raggiunto, il Consiglio e il Parlamento hanno approvato la proposta della Commissione di modificare il Regolamento (UE) 2016/11 riducendo l’onere normativo per gli amministratori dei benchmark definiti non significativi nell’UE, ed eliminandoli dall’ambito di applicazione delle norme vigenti: in particolare, hanno concordato che solo i benchmark definiti critici o significativi, i benchmark allineati a Parigi, i benchmark della transizione climatica dell’UE e alcuni benchmark su materie prime, debbano rimanere nell’ambito di applicazione del regolamento.
Inoltre, gli amministratori dei benchmark che non rientrano nell’ambito di applicazione avranno la possibilità di richiedere l’applicazione volontaria delle norme (opt-in), a determinate condizioni.
Il Consiglio e il Parlamento hanno poi concordato di aggiungere ulteriori criteri qualitativi alla metodologia di calcolo dei benchmark significativi, oltre ai criteri qualitativi e quantitativi esistenti.
L’accordo provvisorio affida una competenza di vigilanza estesa a ESMA, che sarà responsabile della supervisione dell’approvazione degli amministratori; i soggetti sottoposti a vigilanza saranno autorizzati a utilizzare i benchmark dell’UE e dei Paesi terzi che affermano di tenere conto dei fattori di sostenibilità ambientale e di governance (ESG) nella loro metodologia, solo se l’amministratore dei benchmark divulgherà determinate informazioni.
L’accordo provvisorio dovrà ora essere confermato dal Consiglio e dal Parlamento, prima di essere formalmente adottato da entrambe le istituzioni; una volta adottato formalmente, il testo definitivo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE, entrerà in vigore e si applicherà a partire dal 1° gennaio 2026.