In materia di beneficiario effettivo, la sussistenza dei requisiti convenzionali deve essere accertata sul trattenimento ed autonomo impiego dei dividendi medesimi ovvero sulla loro traslazione alla capogruppo residente nello Stato estero secondo l’attività in concreto esercitata dal beneficiario quest’ultima esercitata.
Nel caso in cui la società italiana sia il sostituto d’imposta che ha operato la ritenuta convenzionale, non può che gravare su di essa l’onere di provare la qualità di “beneficiario effettivo” della società destinataria dei canoni riguardanti l’utilizzo della proprietà intellettuale, in quanto quest’ultima, quale soggetto sostituto, è come se fosse la destinataria dei canoni stessi.
Pertanto, l’onere della prova del fatto che giustifica il più favorevole regime convenzionale incombe sul contribuente divenendo irrilevante la produzione del certificato di residenza fiscale rilasciato dalle autorità fiscali, mentre a carico dell’Agenzia dell’entrate, incombe l’onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente, essendo la sua posizione processuale espressa dall’atto impugnato.