In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale ed in caso di bene pervenuto all’impresa a seguito di contratto di “leasing” – qualsiasi manomissione del medesimo che ne impedisca l’acquisizione alla massa integra il reato determinando la distrazione dei diritti esercitabili dal fallimento con contestuale pregiudizio per i creditori a causa dell’inadempimento delle obbligazioni assunte verso il concedente.
Nel caso di specie, il fallito impugnava la sentenza della Corte territoriale eccependo la non configurabilità della condotta di distrazione del bene concesso in leasing non rinvenuto dalla curatela. Secondo il fallito, infatti, alcun pregiudizio economico era rinvenibile nel mancato ritrovamento dei predetti beni, dal momento che nella propria relazione ex art. 33 L.F. il curatore aveva evidenziato che i beni oggetto del leasing e non rinvenuti non sarebbero stati comunque acquisiti al patrimonio fallimentare per antieconomicità dell’opzione di subentro.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, a nulla rilevano le scelte negoziali del curatore fallimentare in ordine alla possibilità di subentro nel contratto di leasing ai sensi dell’art. 72 L.F. Invero, l’art. 72, secondo comma, L.F. prevede espressamente che in caso di scioglimento del contratto di leasing, il concedente, che ha diritto alla restituzione del bene, è tenuto a versare alla curatela fallimentare la differenza (eventuale) tra la maggiore somma ricavata dalla vendita del bene ovvero da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al residuo credito vantato dal concedente in linea capitale per il mancato (eventuale) pagamento del canone di leasing.
Ne consegue che l’appropriazione illecita del bene concesso in leasing da parte dell’utilizzatore comporta un evidente e innegabile pregiudizio economico per il ceto creditorio, determinato, da un lato, dal costo economico insorgente per l’obbligo di restituzione al concedente del bene oggetto in leasing e, dall’altro lato, dalla perdita del credito previsto ex art. 72, secondo comma, L.F.