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Best execution: le proposte di modifica ESMA alle segnalazioni di vigilanza

25 Maggio 2022
Di cosa si parla in questo articolo

L’ESMA ha pubblicato un parere rivolto alla Commissione europea in materia di segnalazioni di vigilanza per le imprese di investimento sulla best execution ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Cos’è la best execution?

La best execution riguarda l’obbligo per gli intermediari, nell’esecuzione degli ordini dei clienti, di adottare misure adeguate ed efficaci per conseguire il miglior risultato possibile per la clientela, con riferimento ai seguenti requisiti: prezzo; costi; rapidità di esecuzione; tipo dell’ordine.

In particolare, le proposte dell’ESMA sono relative alla modifica del Regolamento delegato (UE) 2017/576 (RTS 28) applicabile alle imprese di investimento.

L’ESMA propone, pertanto, di migliorare le segnalazioni da parte delle imprese di investimento.

In particolare, tali suggerimenti mirano a

  • migliorare la qualità delle informazioni relative alle segnalazioni di vigilanza richieste negli RTS 28, tra l’altro, proponendo di eliminare uno specifico obbligo di segnalazione per le imprese sulle caratteristiche degli ordini eseguiti, che non si è dimostrato efficace nell’ambito dell’attuale quadro normativo in materia di segnalazioni;
  • facilitare l’utilizzo delle modalità di segnalazione dell’RTS 28, ad esempio, suggerendo che le imprese siano tenute a pubblicare le informazioni quantitative delle relazioni nel semplice formato CSV per facilitare l’accesso e il confronto dei dati da parte degli utenti finali.

Va inoltre ricordato che alcune proposte contenute nel presente documento riguardano potenziali modifiche alla MiFID II (articolo 27, paragrafo 6).

Di conseguenza, le potenziali modifiche successive alla normativa di secondo livello potrebbero essere considerate solo a fronte di eventuali future modifiche della normativa di primo livello.

La presente relazione finale, che presenta le opinioni, le proposte e i pareri dell’ESMA sui potenziali miglioramenti del regime MiFID II, sarà condivisa con la Commissione europea per contribuire all’analisi della Commissione sull’adeguatezza degli obblighi di segnalazione della best execution.

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