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Best execution reporting: indicazioni di vigilanza ESMA

16 Dicembre 2022
Di cosa si parla in questo articolo

ESMA ha pubblicato un Public Statement relativamente all’obbligo per le sedi di esecuzione di pubblicare le relazioni periodiche del Regolamento delegato (UE) 2017/575 (MiFID II RTS 27) (best execution reporting).

L’articolo 27(3), della MiFID II, prevede infatti che le sedi di esecuzione mettano (almeno) annualmente a disposizione del pubblico i dati relativi alla qualità dell’esecuzione delle operazioni.

Il suddetto RTS 27 definisce il contenuto specifico, il formato e la periodicità dei dati relativi al best execution reporting.

Nell’ambito del Capital Markets Recovery Package, l’articolo 1(6) della Direttiva (UE) 2021/338, nel modificare il suddetto all’articolo 27(3), ha previsto la sospensione dell’obbligo di best execution reporting fino al 28 febbraio 2023.

La proposta legislativa della Commissione europea sulla revisione della MiFID II, attualmente al vaglio Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE, prevede l’eliminazione dell’obbligo di pubblicazione delle relazioni RTS 27.

Sulla base delle informazioni a disposizione di ESMA, è probabile che la procedura legislativa connessa alla riforma MiFID II superi il 28 febbraio 2023.

Pertanto, è anche probabile che l’obbligo di segnalazione dell’RTS 27 venga temporaneamente riapplicato dopo il 28 febbraio 2023 fino all’applicazione della direttiva MiFID II rivista.

In questo contesto, ESMA registra i dubbi tra i partecipanti al mercato in merito al protrarsi, dopo il termine di sospensione del 28 febbraio 2023, dell’obbligo di pubblicazione delle relazioni RTS 27, stante la sua prevista eliminazione in sede di attuazione della revisione MiFID II.

Con la presente dichiarazione ESMA invita quindi le Autorità nazionali competenti a non dare priorità, nelle azioni di vigilanza svolte dal 1 marzo 2023 fino alla modifica a MiFID II, alla verifica del rispetto degli obblighi di best execution reporting.

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