Nel caso di un’operazione di acquisto, da parte di una società per azioni, di un’immobilizzazione finanziaria, per la quale il pagamento del prezzo è previsto in modo scaglionato a lungo termine, senza interessi, in condizioni simili a quelle di un prestito, il principio del quadro fedele enunciato all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’utilizzo di un metodo contabile che prevede l’iscrizione con addebito al conto economico di uno sconto, al tasso di mercato, legato al debito con scadenza superiore a un anno, non produttivo di interessi, relativo a tale acquisto, e l’iscrizione del prezzo di acquisto di tale immobilizzazione all’attivo del bilancio previa detrazione di tale sconto.