Pubblicata nel Supplemento Straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2016 il 4° Aggiornamento del 15 dicembre 2015, con ristampa integrale, della Circolare Banca d’Italia 22 dicembre 2005, n. 262 su “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione”.
Le presenti istruzioni si applicano:
- alle banche italiane di cui all’art. 1 del T.U.B. nonché le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 64 del T.U.B. redigono per ciascun esercizio il bilancio dell’impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del “decreto 87/92”, il bilancio consolidato in conformità dei principi contabili internazionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 (di seguito “principi contabili internazionali” e “decreto IAS”) e secondo le disposizioni contenute nella presente Circolare;
- alle succursali italiane di banche estere rispettano gli obblighi di pubblicità dei documenti contabili previsti nel capitolo 4 delle presenti istruzioni.
Le presenti disposizioni disciplinano gli schemi del bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto e rendiconto finanziario), la nota integrativa nonché la relazione sulla gestione. Resta fermo che gli intermediari sono tenuti a fornire nella nota integrativa le informative previste dai principi contabili internazionali, ancorché non richiamate dalle presenti disposizioni, nel rispetto dei suddetti principi.