Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2023, il Decreto legge n. 11 del 16 febbraio 2023, recante misure urgenti in materia di blocco della cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il Decreto in oggetto ha stabilito il blocco di tutte le cessioni dei crediti relative ai bonus fiscali, restano esclusi gli interventi già avviati.
Divieto di acquisto dei crediti derivanti da bonus fiscali da parte di enti pubblici
Il Decreto in oggetto impedisce l’acquisizione di crediti fiscali da parte di enti pubblici, pertanto viene stabilito il divieto di acquisire crediti fiscali legati a lavori di ristrutturazione, poiché queste operazioni potrebbero essere considerate come un indebitamento che è consentito solo in forma estremamente limitata.
Limiti alla responsabilità del fornitore e dei cessionari
Il blocco della cessione dei crediti fiscali rappresenta un serio ostacolo per molte imprese che hanno investito nella ristrutturazione degli immobili e nella realizzazione di interventi di efficienza energetica. Per cercare di risolvere questo problema, è stata introdotta una norma che modifica la responsabilità dei cessionari nel caso in cui siano in possesso di specifica documentazione.
In particolare, i cessionari devono essere in possesso:
- di documentazione che attesta la regolarità degli interventi che hanno originato il credito di imposta;
- del titolo edilizio abilitativo degli interventi o, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la data di inizio dei lavori e la loro conformità alla normativa vigente;
- della notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’Azienda Sanitaria Locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza.
- della visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, la domanda di accatastamento;
- delle fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime.
Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, è richiesta la delibera condominiale di approvazione dei lavori e la relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini.
Nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall’articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, n. 159844 è richiesta, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultano dovuti in base alla normativa vigente, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza.
Infine, per evitare il blocco della cessione dei crediti fiscali è richiesta l’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
A chi si applica l’esclusione dal blocco della cessione dei crediti fiscali
L’esclusione dal blocco della cessione dei crediti derivanti da bonus fiscali, si applica a tutti i cessionari, inclusi quelli attualmente previsti dalla normativa, che acquistano da istituti bancari (soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti) che in questo caso devono richiedere una dichiarazione di possesso, da parte della banca o della società cedente, di tutta la documentazione citata.
Tuttavia, il mancato possesso di questa documentazione non costituirà una causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, che potrà dimostrare, con ogni mezzo, la propria diligenza o la non gravità della negligenza.
L’onere della prova della presenza dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione della partecipazione del cessionario alla violazione e della sua responsabilità solidale, spetta all’ente impositore.
Stop a sconto in fattura e cessione del credito: entrata in vigore del blocco della cessione dei crediti
A decorrere dall’entrata in vigore del decreto in oggetto (17 febbraio 2023), per tutti gli interventi previsti dall’articolo 121, comma 2 del Decreto Rilancio non è più consentito l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale.