Sugli obblighi informativi dell’intermediario
La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie convergono verso un fine unitario: segnalare all’investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere (c.d. suitability rule). Alla base di siffatta finalità sta, invero, la considerazione secondo cui ogni investitore razionale è avverso al rischio, sicché il medesimo, a parità di rendimento, sceglierà l’investimento meno aleatorio e, a parità di alea, quello più redditizio, se non si asterrà perfino dal compiere l’operazione, ove l’alea dovesse superare la propensione al rischio. La scelta tra differenti opportunità di investimento è, quindi, essenzialmente un problema di raccolta e di valutazione di informazioni, ovvero di ogni dato sulla natura dello strumento finanziario, sul suo emittente, sul suo rendimento e sull’economia nel suo complesso, compresa l’informativa circa l’eventuale sussistenza, con riferimento alla singola operazione da porre in essere, di una situazione di cd. grey market, ovverosia di carenza di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo ed il rating del prodotto finanziario nel periodo in considerazione, o addirittura di una situazione di imminente default economico dell’emittente. Ed è evidente che essendo le informazioni finanziarie complesse e costose, nei rapporti di intermediazione finanziaria le imprese di investimento posseggono frammenti informativi diversi e superiori rispetto a quelli a disposizione degli investitori, o da essi acquisibili. Da tali considerazioni discende, dunque, la necessità che l’operato della banca o dell’intermediario finanziario sia, nell’evidenziare l’eventuale non adeguatezza dell’operazione, altamente professionale, prudente e diligente.
Sulle caratteristiche dell’informazione
In tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore “un’informazione adeguata in concreto”, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
Sulle tempistiche degli obblighi informativi e sulla natura della responsabilità
Gli intermediari finanziari hanno un costante obbligo di informazione non solo prima ed in occasione della stipula del contratto “quadro” di gestione e consulenza in materia di investimento ma anche prima di ciascuna operazione di investimento, stabilendo un preciso onere di richiesta all’investitore di notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio. La loro violazione anche con riferimento al singolo negozio o ordine di investimento, che quindi segua il contratto quadro, rileva sotto il profilo della responsabilità contrattuale e non precontrattuale e costituisce grave inadempimento tale da condurre alla risoluzione del contratto stesso.
Sul valore delle dichiarazioni rese dal cliente
Deve escludersi valore confessorio alla dichiarazione resa dal cliente, sul modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell’investimento proposto e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d’investitore, in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all’affermazione di scienza e verità di un fatto.