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Giurisprudenza

Bond Argentina: ultimi orientamenti su invalidità del contratto e regole di condotta

16 Luglio 2015

Tribunale di Vercelli, 13 luglio 2015, n. 1307

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza del 13 luglio 2015, n. 1307/2015, il Tribunale di Vercelli, in materia di bond Argentina, ha rigettato integralmente le domande restitutorie avanzate da un investitore il quale aveva eccepito la nullità per vizi di forma del contratto quadro e per violazione di norme imperative, aveva altresì domandato la risoluzione per inadempimento della Banca e l’annullamento del singolo ordine d’acquisto.

Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato prescritte la domanda di nullità per vizi di forma del contratto quadro, atteso che “il termine di prescrizione ordinaria per la restituzione dell’indebito conseguente all’eventuale nullità del contratto quadro per vizi di forma è quello del pagamento” (cfr., la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, tra le altre, con sentenza del 15 luglio 2011, n. 15669), nel caso di specie l’acquisto è avvenuto il 15.07.1997, nonché la domanda di annullamento del singolo ordine d’acquisto, azione che si prescrive in cinque anni.

Con riferimento alla domanda di nullità per violazione di norme imperative del contratto quadro, la stessa viene rigettata in quanto infondata atteso che la “violazione di norme comportamentali” non viene sanzionata dalla nullità, come statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza del 19.12.2007, n. 26725.

Il Tribunale ha altresì rigettato, in quanto infondata, la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della Banca convenuta, nonché le domande di risarcimento danni a titolo di responsabilità contrattuale e precontrattuale.

Posto che nel caso in esame, essendo il contratto quadro e l’ordine di acquisto rispettivamente del 1995 e del 1997, si applicano la legge 1/1991, il d.lgs. 415 /1996 ed il Reg. Consob 8850/1994, la Banca ha provato documentalmente che l’investitore, benché informato che l’accertamento era compiuto nel suo esclusivo interesse, non ha rilasciato la dichiarazione relativa all’attitudine al rischio. Ciò nonostante, la Banca ha ottemperato all’obbligo di informazione e verifica in merito all’adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione.

L’investitore, all’epoca dei fatti quarantenne, preparato in materia finanziaria, coltivava uno specifico interesse per gli strumenti finanziari emessi da Paesi emergenti; il portafoglio dell’attore, sul quale l’acquisto delle obbligazioni Argentina in esame avrebbe avuto un’incidenza inferiore al 2% (risultando dunque proporzionata l’operazione), conteneva strumenti finanziari emessi da diversi Paesi in via di sviluppo (quali, ad esempio, obbligazioni messicane) e diverse operazioni in valuta estera (quali, ad esempio, dracme greche e rand sudafricani); sull’ordine di acquisto, inoltre, era riportato che l’operazione sarebbe stata eseguita fuori dai mercati regolamentati. Ciò a dimostrazione che l’acquisto di titoli Argentina rientrava nella media di rischio dell’investitore ed era del tutto adeguato al suo profilo e che l’attore era stato comunque informato dei rischi connessi a valori mobiliari quotati fuori dai mercati regolamentati.

Quanto documentato dalla Banca nel corso del giudizio, e rispetto a ciò l’attore non ha neppure allegato specifiche circostanze contrarie, porta il Giudice a “formulare quel giudizio di correttezza morale (o comunque altamente probabilistico) richiesto dalla giurisprudenza in materia di nesso causale nelle obbligazioni di messi (Cass. 11.08.2005 n. 16846) che in presenza delle informazioni in allora disponibili circa il grado di speculatività e di rischio delle obbligazioni Argentina in oggetto nei diversi momenti di negoziazione (e, quindi, anche prescindendo dalla verifica in concreto circa l’effettività di tale inadempimento da parte della Banca), l’attore avrebbe proceduto ugualmente all’acquisto, corrispondendo tale investimento al suo profilo di investitore”.

Da ultimo, sul conflitto di interessi, la Banca aveva informato, sempre per iscritto, come risulta dall’ordine d’acquisto, che il prodotto era collocato dalla Banca stessa: la vendita in contropartita diretta, tuttavia, “non è fonte di conflitto, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. n. 28432/2011)”.

La Banca non si è resa, pertanto, inadempiente rispetto a nessuno degli obblighi di informazione previsti dalla legge, anche in considerazione del profilo di rischio dell’attore, così portando il Tribunale di Vercelli a rigettare integralmente le pretese della parte attrice.

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