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Giurisprudenza

Bond argentini: l’acquisto prossimo al default esclude il rispetto degli obblighi informativi da parte della banca

29 Marzo 2012

Tribunale di Vicenza, 20 marzo 2012, n. 286

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 286 del 20 marzo 2012 il Tribunale di Vicenza accoglie la domanda di risarcimento danni da parte di un investitore per responsabilità contrattuale della banca nel collocamento di bond argentini.

Assoluto rilievo nella decisione del Tribunale assumono i contorni temporali della vicenda: l’operazione di acquisto dei bond argentini era infatti avvenuta all’inizio di marzo 2001; alla fine dello stesso mese, lo Stato Argentino aveva dichiarato default.

Secondo il Tribunale, se l’Argentina si è trovata ufficialmente indefaultalla fine del mese di marzo, la banca in possesso dei titoli di quel Paese non avrebbe dovuto, all’inizio dello stesso mese, collocarli ai privati risparmiatori, ma solo ad investitori professionali, i quali fossero bene a conoscenza del più qualificato grado di rischio di essi (prossimo aldefault).

L’accettazione di un simile rischio, continua il Tribunale, trascende la normale alea accettata dall’investitore.

A diverse conclusioni non si può giungere nemmeno in ragione della dichiarazione con cui l’investitore prende atto, in sede di stipula contrattuale, dell’alto grado di rischio e di volatilità dei titoli acquistati (“Con la presente dichiaro di essere a conoscenza dei rischi relativi alla negoziazione del titolo in oggetto in ordine al basso rating delle Agenzie di valutazione ed in ordine all’alta volatilità a cui sono sottoposti i corsi giornalmente”).

Una simile dichiarazione non esonera la banca dai propri obblighi informativi.

Secondo il Tribunale, infatti, una cosa è la normale alea di cui sono permeati i titoli ad alto rischio (in specie relativa alla possibilità dell’alta volatilità del titolo, con riferimento al capitalo investito); altra cosa è la situazione di manifesto default dell’emittente.

Non si tratterebbe in questo caso di accettare un rischio, ma di prendere atto di un sicuro default. Tale situazione esclude il rispetto degli obblighi informativi da parte dell’intermediario.

Per quanto attiene l’obbligo di conoscenza in capo alla banca rispetto all’effettiva pericolosità dei titoli, poi, il Tribunale evidenzia come, all’epoca dei fatti, i bond argentini erano considerati da più fonti come titoli ad elevato rischio, obbligazioni adatte unicamente a investitori speculativi e in grado di valutare e sostenere rischi speciali.

Sin dal gennaio del 1999, infatti, i titoli argentini erano considerati in base al ratingcome prodotti di tipo speculativo con annesso rischio di credito, come dimostra la relativa offering circular, la quale evidenziava già le critiche condizioni finanziarie della Repubblica Argentina, concludendo – con riferimento ai titoli emessi nel gennaio 1999 – che le obbligazioni erano adatte solo a investitori speculativi e in condizioni di valutare rischi speciali.

In questa situazione conoscitiva, conclude il Tribunale, la banca aveva l’obbligo di avvisare il cliente del grado di rischio cui andava incontro con quello specifico acquisto, anche laddove il cliente fosse stato connotato da elevata professionalità.

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