La mera pendenza del giudizio arbitrale avanti all’International Centre for the Settlement of Investiment Disputes (ICSID), in forza dell’art. 8, comma 4, della I. n. 334/1993, di ratifica dell’Accordo di Buenos Aires tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina del 22 maggio 1990, intercorrente tra lo Stato argentino e la Task Force Argentina (TFA), associazione per la tutela degli investitori in titoli argentini, non rende improponibile l’azione intrapresa dall’investitore italiano, che abbia in precedenza aderito alla detta associazione, nei confronti della banca intermediaria nell’acquisto di quei titoli, e fondata sulla nullità, l’annullamento, la risoluzione per inadempimento del contratto di intermediazione finanziaria o sulla responsabilità risarcitoria del predetto intermediario agli obblighi che a questo fanno carico.
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