Con la pronuncia in oggetto, la Cassazione è intervenuta in materia di obblighi di informativa a carico dell’intermediario finanziario, successivi alla negoziazione e all’ acquisto di alcuni titoli obbligazionari.
Nel caso de quo, i ricorrenti avevano citato in giudizio l’istituto finanziario, invocandone la condanna alla restituzione di quanto versato per l’acquisto di alcuni bond argentini. Ciò che si sosteneva era la nullità del relativo contratto per (i) una asserita omissione dell’informativa (ii) un’assenza della valutazione del profilo di rischio e(iii) la mancata compilazione del modello MIFID.
In primo grado, il Tribunale di Roma aveva accolto le doglianze proposte, condannando la banca al pagamento di una ingente somma di danaro a titolo di danni ad essi derivati dalla violazione dell’obbligo di informativa, successivo all’acquisto ed avente ad oggetto l’aggravamento del rischio in corso di rapporto.
Tuttavia, tale decisione è stata successivamente ribaltata dalla Corte d’Appello di Roma. Accogliendo il gravame promosso, si è arrivati a considerare fondata la censura relativa all’insussistenza, in capo alla banca, di un obbligo di informativa successivo alla negoziazione dei titoli obbligazionari.
Sul punto, la Cassazione, prendendo le mosse dalle valutazioni effettuate in secondo grado, ha ribadito come la normativa applicabile, ratione temporis, al rapporto contrattuale in esame debba individuarsi nella legge n. 1/1991 e nella Delibera Consob 2 luglio 1994 n. 8850. Infatti, il contratto quadro per la ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, in virtù del quale la banca aveva prestato il servizio di negoziazione, era stato sottoscritto il 16 maggio 1996, allorquando, il D.lgs. 23 luglio 1996 n. 418, invocato non era ancora entrato in vigore.
Proseguendo nel ragionamento, il giudice di legittimità è arrivato poi ad affermare come siano da condividere anche le valutazioni sulla possibile applicabilità, al caso de quo, del Regolamento Consob n. 11522/1998.
In particolare, si evidenzia come “nulla di specifico è aggiunto nelle norme regolamentari, se non nell’art. 28 delibera Consob 11522/98. Tale articolo, se applicabile ratione temporis, trattandosi di norma comportamentale per rapporti in corso, non è, però, pertinente perché riguarda la diversa ipotesi della gestione del patrimonio del cliente, che presuppone un mandato ed uno svolgimento su base discrezionale e individualizzata. Nella fattispecie,“è intercorso tra le parti un contratto di negoziazione titoli e non risulta nemmeno dedotta la stipula di un contratto per la prestazione del servizio accessorio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, che presenta caratteristiche più vicine al servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento”.
È indiscutibile, dunque, come la volontà del ricorrente di sottoscrivere ordini di acquisto di prodotti finanziari, al di fuori di un contratto di consulenza, non imponga all’intermediario alcun obbligo di informazione relativo all’aggravamento del rischio legato ai prodotti finanziari acquistati.
Pertanto, sconfessando in tal modo i precedenti orientamenti, la Suprema Corte è arrivata a statuire il principio per cui qualora non sia stato concluso fra l’intermediario e il soggetto investitore un contratto di consulenza o di gestione patrimoniale, gli obblighi informativi sulla natura e le caratteristiche dei titoli obbligazionari sussistono soltanto fino al momento dell’investimento.