Con sentenza dell’11 novembre scorso il Tribunale di Milano si pronuncia sulla richiesta di risarcimento danni presentata da un investitore relativamente all’acquisto di bond Cirio nella fase di gray market.
Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto una situazione di conflitto di interessi nel fatto che la banca ha venduto, ancor prima della sua emissione (c.d. gray market), un titolo del cui collocamento si stava facendo carico una banca del suo stesso Gruppo; in tal senso l’interesse del cliente a ricevere notizie trasparenti e imparziali sulle caratteristiche del prodotto risulta essere in conflitto con l’interesse indiretto della banca alla diffusione presso la sua cliente del prodotto, ancora interamente in carico al suo Grippo per non essersi ancora esaurita la fase del collocamento.
Pur in a fronte di tale conflitto di interessi, la banca, in violazione della disclose or abstain rule (art. 27 Regolamento Consob n. 11522/98, ratione temporis applicabile al caso di specie), non ha fornito al cliente nessuna informazione sul proprio conflittuale interesse all’operazione.
Il Tribunale, accertato il suddetto inadempimento, ha dichiarato la risoluzione dell’ordine di acquisto dei bond Cirio, condannando la banca al restituzione in favore dell’investitore delle somme investite.