La valutazione di adeguatezza dell’investimento, nel caso di specie eseguita in vigore del regime pre MiFID, non può essere svolta dall’intermediario con riferimento al solo profilo di rischio.
In tal caso, non viene quindi meno l’obbligo di garantire conoscenza effettiva del prodotto venduto misurato e rapportato al profilo di investimento del cliente, verificando, che il cliente abbia compreso le caratteristiche essenziali dell’operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento all’adeguatezza rapportata alla sua situazione patrimoniale.
Il non aver adempiuto ai suddetti obblighi informativi connota un grave inadempimento, rilevante ai fini della risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. del contratto quadro disciplinante la prestazione dei servizi di investimento.