Il Tribunale di Vicenza si è espresso in relazione ad una controversia avente ad oggetto operazioni di investimento in titoli obbligazionari greci, rispetto cui veniva contestato il corretto adempimento degli obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario.
Con riferimento particolare al caso di specie, il Tribunale evidenziava come non fossero state fornite informazioni complete e comprensibili per il cliente che pure, nel questionario compilato al momento della sottoscrizione del contratto quadro, aveva specificato di non avere conoscenze specifiche in materia di investimenti in prodotti finanziari.
Il fatto di aver sottoposto ad una persona con una propensione al rischio media, quindi con “accettazione di moderate oscillazioni negative del valore del capitale investito”, obbligazioni di un paese a rating BBB+ (in discesa) con tale carente set informativo, non può far ritenere integrati gli obblighi di “dettagliata informazione preventiva” gravanti sull’intermediario.