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Giurisprudenza

Bond Parmalat e Argentina: banca rimborsata dall’assicurazione per i danni pagati agli investitori

22 Dicembre 2011

Tribunale di Bologna, 07 novembre 2011, n. 3133

Di cosa si parla in questo articolo

Con sentenza n. 3133 del 07 novembre 2011, il Tribunale di Bologna ha condannato una compagnia assicurativa a tenere indenne la banca beneficiaria di una polizza assicurativa con la stessa conclusa relativamente ad una vicenda di bond Parmalat e Argentina per la quale l’istituto di credito era risultato soccombente nei confronti di propri clienti.

In particolare, la banca era stata citata in giudizio da alcuni clienti investitori i quali, contestando il mancato rispetto degli obblighi informativi, chiedevano la condanna dell’intermediario al risarcimento dei danni patiti in ragione dell’investimento nei titoli Parmalat e Argentina.

A fronte del raggiunto accordo transattivo con i clienti investitori, la banca aveva preteso dalla compagnia assicurativa, con la quale aveva in essere una polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile professionale verso i terzi, il rimborso delle somme versate a titolo transattivo.

La compagnia assicuratrice eccepiva: da un lato, l’inoperatività di ogni copertura assicurativa essendo l’attività esercitata dalla banca riconducibile all’attività di consulenza e non di intermediazione; dall’altro l’inopponibilità nei suoi confronti, o comunque la convenienza e l’opportunità, dell’accordo transattivo concluso dalla banca.

Per quanto attiene il primo profilo, il Tribunale di Bologna evidenzia come gli obblighi informativi in capo alla banca (know yuor customer rule e suitability rule) non discendano dalla natura dell’attività svolta (consulenziale anziché di intermediazione), ma dalla disciplina di settore di cui all’art. 21 TUF e disposizioni attuative di cui ai Regolamento Consob 11522/98 (ratione temporis applicabile).

Per quanto attiene il secondo profilo, il Tribunale, ribadendo l’opponibilità dell’accordo transattivo nei confronti dell’impresa assicuratrice, evidenzia come evitare il sinistro o comunque limitarne le conseguenze dannose costituisce interesse comune all’assicurato ed all’assicuratore, che trova nei contratto di assicuratone una sua peculiare disciplina con riferimento espresso all’obbligo di salvataggio, espressione del più generale principio di buona fede nell’esecuzione del contratto e di quello connesso di cui all’art. 1227, c. 2, secondo il quale il titolare del diritto ad essere tenuto indenne deve adottare l’ordinaria diligenza per evitare l’aggravamento del danno.

Allo stesso modo, il Tribuna rigetta le eccezioni tanto in ordine all’opportunità dell’accordo, ricordando l’evidente rischio di soccombenza in capo alla banca per l’impossibilità, in assenza di ogni supporto documentale, di assolvere all’onere della prova sulla stessa gravante. Quanto in ordine alla sua convenienza, errando la compagnia assicurativa nel valutare l’accordo transattivo alla luce del valore residuo dei titoli, essendo evidente che tale valore costituisce mera premessa economica per la commisurazione dell’effetttivo esborso della banca in sede transattiva.

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