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Bond SSA e partecipazione ad un cartello: sanzioni per due banche

21 Novembre 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Tribunale, sez. V ampl., 6 novembre 2024, cause T‑386/21 and T‑406/21, Crédit Agricole e a. c. Commissione – Pres. Rel. J. Svenningsen

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Il Tribunale presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 6 novembre 2024 (Pres. Rel. J. Svenningsen) ha confermato la decisione della Commissione europea che accertava la partecipazione di Crédit Agricole e Credit Suisse ad un cartello nel settore dei bond cc.dd. “SSA” (suprasovereign bond, sovereign bond, public agency bond) e, conseguentemente, ha confermato le sanzioni inflitte alle due banche.

In particolare, nel 2018 la Commissione aveva avviato un’indagine nei confronti di Deutsche Bank, Bank of America, Crédit Agricole e Credit Suisse, contestando alle stesse di essere parte di un’intesa idonea a minare i meccanismi della libera concorrenza nel mercato secondario dei bond SSA. 

Secondo la Commissione, infatti, le quattro banche avevano concordato strategie di negoziazione e determinazione dei prezzi, scambiando informazioni sensibili relative alle loro attività correnti e future (in particolare, i prezzi di domanda e offerta, posizioni di trading, strategie e comportamenti della clientela).

Gli accertamenti si sono conclusi nel 2021 con la Commissione che ha comminato una sanzione pecuniaria a tre delle quattro banche coinvolte (a Deutsche Bank, infatti, era stata garantita l’immunità per aver collaborato nelle indagini).

Sanzione che è stata calcolata non sulla scorta del “valore delle vendite” legato alla negoziazione dei bond in questione, ma attraverso una “stima del valore delle vendite” basata, in primo luogo, sull’importo nozionale dei bond negoziati durante il periodo di partecipazione delle banche all’intesa e, in secondo luogo, sulle differenze tra i prezzi di acquisto e di vendita dei bond, tenendo ovviamente conto della gravità e della durata dell’infrazione e adeguando l’importo calcolato in base a parametri specifici per ciascuna banca.

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