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Giurisprudenza

Bonifico con IBAN errato e consenso del beneficiario per revoca del pagamento

20 Ottobre 2022

Collegio ABF Napoli, 31 agosto 2022, n. 11993 – Pres. Federico, Rel. Dolmetta

Di cosa si parla in questo articolo
ABF

Con la decisione in oggetto, il Collegio ABF di Napoli si è espresso in tema di bonifico con IBAN errato e sulle modalità di revoca del pagamento.

In particolare, evidenzia l’ABF, nel corso del 2021 Il ricorrente ha rappresento alla propria banca che due bonifici di € 470,00 cadauno, eseguiti rispettivamente nel dicembre 2020 e nel maggio 2021, non erano pervenuti al reale beneficiario, in quanto l’iban inserito era errato.

Così allertata, la banca ha riscontrato che entrambi i bonifici erano pervenuti, per errore, ad altro intermediario.

Su richiesta del cliente, ha provveduto, allora, al relativo richiamo.

L’intermediario esterno al rapporto ha restituito la somma relativa a uno dei due bonifici trattenendo peraltro la somma di € 25, a titolo di «commissioni».

Il ricorrente si rivolgeva, quindi, all’ABF chiedendo, nei confronti dell’intermediario esterno al rapporto la restituzione della somma di € 25,00 trattenuta sul primo bonifico oggetto di restituzione; l’importo di € 470,00, relativo al secondo bonifico, mai restituito; il tutto oltre interessi per i danni subiti.

L’intermediario esterno evidenziava che il bonifico con IBAN errato segnalato dal ricorrente era associato a un rapporto intestato al medesimo soggetto indicato nell’ordine di bonifico: nessuna incongruenza è stata riscontrata nella ricezione dei due bonifici che sono stati, pertanto, accreditati sul rapporto beneficiario, intestato a una sua cliente.

Richiama al riguardo il dlgs n. 11/2010, il cui art. 24 stabilisce che, se l’identificativo unico fornito dall’utilizzatore, è inesatto il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento.

Fa poi presente che, a seguito del richiamo dei due bonifici pervenuto dalla banca emittente, ha posto in essere una serie di procedure, volte al recupero dei fondi presso la legittima beneficiaria, invitando quest’ultima a depositare il consenso alla restituzione dei fondi.

Sul punto, sottolinea infatti che è possibile procedere al rimborso del bonifico con IBAN errato solo in presenza di assenso da parte del legittimo beneficiario.

La sua cliente ha autorizzato la sola restituzione dell’operazione eseguita nel maggio 2021, non anche l’altra (secondo apposita documentazione).

Infine, per quanto concerne la decurtazione di € 25,00 nella restituzione dei fondi relativi al secondo bonifico, fa presente che per la gestione dell’intero processo è prevista la corresponsione di tale somma, come da normativa. Trattasi di una commissione per la lavorazione delle recall che le banche applicano alle richieste di storno bonifici.

Sul punto, evidenzia l’ABF, la richiesta del ricorrente intesa a ottenere la restituzione della somma di cui al primo bonifico (del dicembre 2020) non può essere accolta.

Infatti, la norma dell’art. 17, comma 5, d. lgs n. 11/10, dispone che «decorsi i termini di cui ai commi da 1 a 4, l’ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l’utente e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di un’operazione di pagamento disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, per la revoca dell’ordine di pagamento è necessario anche il consenso del beneficiario».

L’ABF accoglieva, invece, l’altra domanda formulata dal ricorrente, come intesa a ottenere la somma di € 25,00 dall’intermediario a titolo di commissione.

In proposito rileva l’ABF, l’intermediario non ha prodotto alcun titolo giustificativo per la somma trattenuta: né di tipo contrattuale, né di fonte legale.

Nemmeno ha provato a rendere conto di spese particolarmente subite o attività specificamente svolte nel concreto.

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