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Giurisprudenza

Bonifico errato: vanno comunicati i dati del beneficiario

13 Giugno 2022

Collegio di coordinamento ABF, 3 maggio 2022, n. 6886 – Pres. Maugeri, Rel. Sirena

Di cosa si parla in questo articolo

Nel caso in cui, a causa IBAN non corretto, l’ordine di bonifico errato venga eseguito a favore di un terzo non legittimato a riceverlo, il pagatore ha diritto di conoscere, dal prestatore di servizi di pagamento dell’illegittimo beneficiario, i relativi riferimenti anagrafici o societari. 

A contrario, il prestatore di servizi di pagamento dell’illegittimo beneficiario non può invocare la tutela della privacy per giustificare il rifiuto di comunicare tali dati al pagatore.

Questi i principi espressi dal Collegio di Coordinamento dell’ABF con decisione N. 6886 del 03 maggio 2022, che ha quindi sancito la possibilità di conoscere i dati anagrafici del beneficiario di un bonifico errato disposto a causa di una scorretta indicazione dell’IBAN.

Sul punto il Collegio di Coordinamento ABF ricorda come le Disposizioni Banca d’Italia sulla trasparenza, sez. VI, § 6, prevedono che per ogni operazione di pagamento l’intermediario fornisce al pagatore le informazioni necessarie ad individuare le singole operazioni di pagamento, ivi eventualmente comprese le informazioni sul beneficiario.

Anche l’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 11 del 2010, prevede un obbligo di collaborazione per il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, nel quale viene ricompresa la comunicazione di ogni informazione utile al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

Secondo il Collegio di Coordinamento ABF, tali disposizioni vanno letto nel senso che, a fronte del pagamento illegittimamente ricevuto per erroneità dell’IBAN, il pagatore ha il diritto di conoscere i riferimenti identificativi dell’illegittimo beneficiario dal relativo prestatore di servizi di pagamento.

Tale orientamento trova altresì riscontro nella decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 162 del 12 gennaio 2017.

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