Con Risposta n. 194 del 18 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul bonus aggregazioni di cui all’articolo 11 del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34.
Tale norma, nel riproporre l’agevolazione temporanea introdotta dall’articolo 1, commi da 242 a 249, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, successivamente, reiterata con l’articolo 4 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, prevede, al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente alle operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2022, il riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio che emerge da operazioni di fusione e di scissione, nonché del maggior valore iscritto dalla società conferitaria in ipotesi di conferimento d’azienda effettuato ai sensi dell’articolo 176 del TUIR.
Con la Risposta in oggetto, nel riproporre i chiarimenti già fornito nei documenti di prassi riguardanti relativi alla legge del 2006, l’Agenzia ha specificato come l’intervenuta cessione di partecipazioni da parte di uno dei soci successivamente al rappresentato conferimento potenzialmente agevolabile, comporta la decadenza dal beneficio fiscale in argomento, fatta salva, precisa l’Agenzia, la procedura dell’interpello c.d. “disapplicativo” di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.