Con risposta ad interpello n. 11 dell’11 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’addizionale del 10 per cento sugli emolumenti corrisposti sotto forma di bonus e stock option a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario.
In particolare, evidenzia l’Agenzia, l’addizionale trova applicazione nei confronti dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e dei collaboratori che operano nel settore finanziario, nonché nei confronti dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nel presupposto che anche a tali figure possa essere attribuita un elevato grado di autonomia e potere decisionale.
Riguardo alla retribuzione imponibile, presupposto per l’applicazione dell’addizionale è l’articolazione della retribuzione in una parte fissa e in una parte variabile e che i compensi da assoggettare all’aliquota addizionale devono essere individuati sulla base delle pattuizioni contrattuali senza tener conto, pertanto, della rilevanza fiscale delle varie componenti retributive, né del criterio temporale di individuazione del momento impositivo.
In particolare, continua l’Agenzia, occorre considerare le componenti retributive fisse previste dal contratto di lavoro o di collaborazione (al lordo quindi delle ritenute fiscali e previdenziali) e raffrontarle con la retribuzione variabile maturata per il medesimo anno. Attesa la formulazione generica comma 1 dell’articolo 33 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, rientrano tra gli emolumenti premiali erogati sotto forma di stock option, tutte le forme di incentivazione realizzate con azioni.