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Bonus edilizi: i codici tributo per l’uso delle ulteriori rate in compensazione

27 Novembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 55 del 26 novembre 2024, ha istituito i codici tributo che dovranno utilizzare le banche, le assicurazioni e gli intermediari, per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle ulteriori sei rate relative ai bonus edilizi del tipo Superbonus, Sismabonus e bonus barriere architettoniche, acquistate per un corrispettivo pari o superiore al 75% della detrazione, in mancanza della prevista comunicazione.

Ai sensi dell’art. 121, c. 3-ter, D.L. 34/2020, infatti, tali soggetti qualificati devono comunicare all’Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre 2024, le rate degli anni 2025 e successivi dei crediti tracciabili “Superbonus”, “Sismabonus” e “Bonus barriere architettoniche” acquistate per un valore pari o superiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, per evitarne l’ulteriore ripartizione in sei rate annuali.

Il modello e le modalità di invio della comunicazione sono stati definiti con provvedimento AE del 21 novembre 2024: in assenza di comunicazione, le rate interessate saranno ulteriormente ripartite in sei quote annuali di pari importo, non cedibili e utilizzabili soltanto in compensazione tramite modello F24.

La risoluzione in commento, pertanto, istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti edilizi coinvolti risultanti dall’ulteriore ripartizione prevista dall’art. 121 c. 3 ter, e le rate potranno essere spese dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

I codici sono:

  • 7774: “superbonus art. 119 dl n. 34/2020 – ulteriore partizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020
  • 7775: “sismabonus art. 16 dl n. 63/2013 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020
  • 7776:  “bonus barriere architettoniche art. 119-ter dl n. 34/2020 – ulteriore ripartizione in sei rate – art. 121, comma 3-ter, dl n. 34/2020”.

Dovranno essere indicati nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

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