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Bonus edilizi: modalità per annullare spalmacrediti e compensazione

25 Settembre 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 settembre 2023 prot. n. 332687 sulle modalità per effettuare la richiesta di annullamento della comunicazione di ripartizione in 10 rate annuali dei crediti residui connessi alla cessione o sconto in fattura delle detrazioni da bonus edilizi tra cui il superbonus (c.d. spalmacrediti) nonché dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 18 aprile 2023 prot. n. 132123 sono state regolate le modalità di comunicazione per l’opzione esercitata da fornitori e cessionari di ripartizione in 10 rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati. L’opzione dello spalmacrediti è prevista dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, modificato da provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l’obbligo di comunicare l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti stessi. Tale opzione è prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il Provvedimento 22 settembre 2023 prot. n. 332687 definisce le modalità per la richiesta di annullamento delle comunicazioni erroneamente effettuate.

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