Con Risposta n. 133 del 2 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo in compensazione da parte di una società consolidante di crediti d’imposta c.d. “sismabonus” e “risparmio energetico” trasferiti da una società controllata al consolidato fiscale del gruppo.
Come noto, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico e di realizzazione di opere per il conseguimento di risparmi energetici, sono previste rilevanti agevolazioni fiscali concesse mediante l’attribuzione di una detrazione fiscale commisurata all’ammontare della spesa sostenuta.
Per tali interventi è prevista, per il titolare della detrazione, la possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi con esclusione della possibilità di effettuare una terza cessione da parte di questi ultimi.
Le norme che disciplinano la materia in esame sono gli articoli 14 e 16 del Decreto Legge 4 giugno 213, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 (nei testi in vigore sino al 31/12/2019).
Nel caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto che la controllata sia legittimata a cedere il credito d’imposta in argomento nell’ambito del consolidato fiscale cui partecipa, affinché la consolidante possa utilizzarlo in compensazione con l’IRES di gruppo, in quanto la disciplina in oggetto consente la determinazione in capo alla società o ente controllante di un’unica base imponibile, costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna impresa partecipante.
Infatti, a norma dell’articolo 7 del decreto ministeriale 1° marzo 2018 è stato stabilito che “ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall’articolo 25 di tale Decreto per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell’articolo 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.
Pertanto, ciascuna società partecipante al consolidato (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’IRES risultante a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Il trasferimento dei crediti d’imposta è quindi consentito ai soli fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l’assolvimento di altri tributi e senza le limitazioni previste dagli articoli 14, comma 3.1, e 16, comma 1-octies, del decreto legge n. 63 del 2013 (testo in vigore sino al 31/12/2019).
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