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Bonus fiscali: l’AE sulla trasferibilità dei crediti al consolidato fiscale del gruppo

3 Marzo 2021
Di cosa si parla in questo articolo

Con Risposta n. 133 del 2 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’utilizzo in compensazione da parte di una società consolidante di crediti d’imposta c.d. “sismabonus” e “risparmio energetico” trasferiti da una società controllata al consolidato fiscale del gruppo.

Come noto, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica, di riduzione del rischio sismico e di realizzazione di opere per il conseguimento di risparmi energetici, sono previste rilevanti agevolazioni fiscali concesse mediante l’attribuzione di una detrazione fiscale commisurata all’ammontare della spesa sostenuta.

Per tali interventi è prevista, per il titolare della detrazione, la possibilità di cedere il credito, corrispondente alla detrazione spettante, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi con esclusione della possibilità di effettuare una terza cessione da parte di questi ultimi.

Le norme che disciplinano la materia in esame sono gli articoli 14 e 16 del Decreto Legge 4 giugno 213, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2013, n. 90 (nei testi in vigore sino al 31/12/2019).

Nel caso di specie, l’Agenzia ha ritenuto che la controllata sia legittimata a cedere il credito d’imposta in argomento nell’ambito del consolidato fiscale cui partecipa, affinché la consolidante possa utilizzarlo in compensazione con l’IRES di gruppo, in quanto la disciplina in oggetto consente la determinazione in capo alla società o ente controllante di un’unica base imponibile, costituita dalla somma algebrica degli imponibili di ciascuna impresa partecipante.

Infatti, a norma dell’articolo 7 del decreto ministeriale 1° marzo 2018 è stato stabilito che “ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall’articolo 25 di tale Decreto per l’importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonché le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell’articolo 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”.

Pertanto, ciascuna società partecipante al consolidato (inclusa la stessa consolidante) ha la facoltà di trasferire i propri crediti ai fini della compensazione con l’imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante per un ammontare non superiore all’IRES risultante a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato. Il trasferimento dei crediti d’imposta è quindi consentito ai soli fini della compensazione con l’IRES del gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalla società per l’assolvimento di altri tributi e senza le limitazioni previste dagli articoli 14, comma 3.1, e 16, comma 1-octies, del decreto legge n. 63 del 2013 (testo in vigore sino al 31/12/2019).

Della cessione dei bonus fiscali e della loro gestione nellattività bancaria parleremo al WebSeminar organizzato da questa Rivista il prossimo 19 marzo. Di seguito il programma e le modalità di iscrizione.

SESSIONE ANTIMERIDIANA

Superbonus, Ecobonus e altri Bonus fiscali «edilizi»

  • tratti essenziali della fattispecie normativa nel Decreto Rilancio
  • presupposti della compensazione e natura degli interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici
  • massimali di detraibilità e tipologie di intervento ammissibili
  • profilo soggettivo di appartenenza del committente e modalità temporale di ripartizione della detrazione
  • contributo sotto forma di sconto e cessione del credito d’imposta

Antonio Borrelli, Partner, PwC TLS; Rocco Mottolese, Director, PwC TLS

Cessione dei bonus fiscali e attività di concessione di finanziamenti ex artt. 10 e 106 TUB

  • concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e attività ammesse al mutuo riconoscimento: le cessioni pro soluto e il Decreto Mef 2 aprile 2015
  • attività seriale di acquisto crediti e qualificazione nel diritto vivente
  • atto di cessione e causa credendi: (i) anticipazione finanziaria, (ii) diritto alla restituzione capitale e interessi, (iii) differimento temporale
  • smobilizzo dei crediti fiscali e peculiarità dell’operazione: visibilità nel cassetto fiscale, rischio di credito e insolvenza del debitore

Filippo Sartori, Professore ordinario di diritto dell’economia, Università di Trento

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