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Bonus fiscali: trattamento prudenziale in caso di gestione attiva

25 Luglio 2023
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato l’aggiornamento del 24 luglio 2023 alla Nota di chiarimenti del 5 gennaio 2021 relativa al trattamento prudenziale delle banche dei crediti di imposta introdotti dai decreti 18/2020 e 34/2020 (Superbonus e altri bonus fiscali).

Analoghe considerazioni valevoli per gli intermediari finanziari sono riportate nell’aggiornamento, sempre del 24 luglio 2023, alla Nota di chiarimenti del 14 settembre 2015.

I crediti di imposta introdotti dai suddetti decreti possono essere utilizzarli in compensazione di imposte e contributi oppure essere ceduti a terzi.

Nella sua versione orinaria del 5 gennaio 2021 la presente Nota forniva chiarimenti sul trattamento prudenziale per il rischio di credito che le banche devono applicare in caso di acquisto dei crediti d’imposta da Superbonus e altri bonus fiscali.

L’aggiornamento del 24 luglio 2023 fornisce ulteriori chiarimenti in ordine alla possibilità di utilizzare il medesimo trattamento prudenziale alle ipotesi di acquisto di crediti d’imposta con finalità di rivendita a terze parti sulla base di accordi appositamente stipulati con queste ultime.

Una simile attività di gestione attiva, evidenzia Banca d’Italia, espone la banca a rischi aggiuntivi rispetto a quelli coperti dalla disciplina sul rischio di credito del trattamento prudenziale già identificato nel gennaio 2021.

Tale fattispecie operativa si concretizza nell’acquisto di crediti di imposta oltre la capienza attuale e prospettica del plafond fiscale della banca con stipula di accordi di rivendita a terzi.

In caso di gestione attiva le banche includono i crediti di imposta acquistati in eccedenza rispetto al plafond fiscale e i relativi contratti di rivendita a terzi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.

A queste posizioni si applica la disciplina sul portafoglio di negoziazione e sui rischi di mercato (i.e. rischio generico per strumenti esposti al rischio tasso di interesse e rischio specifico).

I contratti di rivendita sono quindi equiparati a contratti derivati e soggetti al regime dei rischi di controparte.

A tal fine, le banche predispongono adeguate politiche e processi di governo e gestione del rischio, che permettano di identificare, valutare e monitorate in modo corretto e su base continuativa i rischi connessi all’acquisto di crediti d’imposta oltre il plafond fiscale e quelli derivanti dai contratti di rivendita a terzi siano correttamente identificati.

Tali rischi devono essere valutati nell’ambito del processo interno di autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP – Internal Capital Adequacy Assessement Process).

La valutazione, che tiene conto dell’operatività della banca, deve considerare i seguenti profili:

  1. possibilità che il credito di imposta non sia considerato valido a fini della compensazione,
  2. efficacia dei contratti di rivendita a terzi per mitigare il rischio di negoziazione,
  3. eventuale sequestro di crediti di imposta nonché eventuali perdite già realizzate.
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