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Bonus mamme 2024: istruzioni INPS per l’esonero contributivo

5 Febbraio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Con Circolare del 31 gennaio 2024, n. 27, l’INPS fornisce indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo al 100%, previsto dalla Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), per le lavoratrici madri a tempo indeterminato (cd. bonus mamme).

L’agevolazione contributiva del bonus mamme 2024 prevista dalla Legge di bilancio si applica a tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

L’esonero corrisponde al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3mila euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

In sintesi, il bonus mamme 2024 riguarda:

  • dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026, le lavoratrici a tempo indeterminato, madri di tre o più figli, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo;
  • in via sperimentale, per tutto il 2024, anche le lavoratrici a tempo indeterminato, madri di due figli, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Rientrano nell’ambito di applicazione del bonus mamme 2024:

  • i rapporti di apprendistato;
  • i rapporti di lavoro a tempo determinato convertiti a tempo indeterminato (l’esonero si applicherà a decorrere dal mese di trasformazione a tempo indeterminato);
  • i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
  • i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

L’INPS specifica inoltre che:

  • nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024; invece, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.
  • qualora la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio;
  • l’esonero contributivo è in ogni caso cumulabile con gli altri esoneri contributivi applicabili alla lavoratrice, previsti a legislazione vigente.

Le madri lavoratrici che decidono di usufruire del cd. bonus mamme, possono alternativamente comunicare al datore di lavoro il numero dei figli e i rispettivi codici fiscali, oppure comunicare direttamente all’INPS le informazioni su numero e codici fiscali dei figli direttamente sul portale tramite applicativo dedicato, attualmente in fase di attivazione.

Nel primo caso, la consequenziale compilazione da parte del datore di lavoro delle denunce, con le informazioni relative ai codici fiscali di due o tre figli (qualora la lavoratrice sia madre di più di tre figli è sufficiente indicare tre codici fiscali, comprendendo il codice fiscale del figlio più piccolo) consentirà all’Istituto di effettuare i controlli di coerenza di quanto dichiarato.

Qualora i dati dichiarati dovessero risultare non veritieri, l’INPS potrà così provvedere tempestivamente al disconoscimento della misura di esonero.

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