L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 22 del 19 novembre 2024, ha fornito indicazioni sulle novità introdotte dall’art. 2 D.L. 167/2024, che, modificando in parte l’art. 2-bis del decreto Omnibus, ha ampliato la platea dei lavoratori dipendenti beneficiari dell’indennità erogata una tantum per l’anno in corso, di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro.
In particolare, con l’ultimo intervento normativo, il legislatore ha eliminato i riferimenti al coniuge fiscalmente a carico e al nucleo familiare monogenitoriale, prevedendo che, ai fini della spettanza del bonus sia sufficiente avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
Pertanto, il bonus verrà erogato ai lavoratori dipendenti alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni (non alternative):
- avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro: requisito che può risultare integrato anche per i figli di età inferiore a 21 anni (ove soddisfino i criteri reddituali dell’articolo 12 del Tuir), sebbene per essi non siano più previste le detrazioni per figli a carico
- avere almeno un figlio fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR
- avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 TUIR percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, c. 1 TUIR.
L’indennità non spetta tuttavia qualora il lavoratore dipendente, avente i requisiti per accedere al bonus, sia coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero convivente ai sensi della legge n. 76/2016, con altro soggetto lavoratore dipendente che sia beneficiario del bonus (articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto Omnibus).
Per ottenere l’indennità, il lavoratore dipendente dovrà comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del contributo in esame, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico.
In particolare il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.
L’Agenzia precisa che i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del decreto Omnibus, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione, a meno che non debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.