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Bonus Natale: indicazioni AE sull’ampliamento dei beneficiari

20 Novembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 22 del 19 novembre 2024, ha fornito indicazioni sulle novità introdotte dall’art. 2 D.L. 167/2024, che, modificando in parte l’art. 2-bis del decreto Omnibus, ha ampliato la platea dei lavoratori dipendenti beneficiari dell’indennità erogata una tantum per l’anno in corso, di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro.

In particolare, con l’ultimo intervento normativo, il legislatore ha eliminato i riferimenti al coniuge fiscalmente a carico e al nucleo familiare monogenitoriale, prevedendo che, ai fini della spettanza del bonus sia sufficiente avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.

Pertanto, il bonus verrà erogato ai lavoratori dipendenti alla sussistenza di tutte le seguenti condizioni (non alternative):

  • avere, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro: requisito che può risultare integrato anche per i figli di età inferiore a 21 anni (ove soddisfino i criteri reddituali dell’articolo 12 del Tuir), sebbene per essi non siano più previste le detrazioni per figli a carico
  • avere almeno un figlio fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12, comma 2, TUIR
  • avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 TUIR percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, c. 1 TUIR.

L’indennità non spetta tuttavia qualora il lavoratore dipendente, avente i requisiti per accedere al bonus, sia coniugato, non legalmente ed effettivamente separato, ovvero convivente ai sensi della legge n. 76/2016, con altro soggetto lavoratore dipendente che sia beneficiario del bonus (articolo 2-bis, comma 2-bis, del decreto Omnibus).

Per ottenere l’indennità, il lavoratore dipendente dovrà comunicare al sostituto d’imposta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare del contributo in esame, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli fiscalmente a carico.

In particolare il lavoratore dipendente è tenuto a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.

L’Agenzia precisa che i lavoratori dipendenti che abbiano prodotto la dichiarazione sostitutiva ai sensi della precedente formulazione dell’articolo 2-bis del decreto Omnibus, non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione, a meno che non debba essere acquisito, per il rispetto delle disposizioni del nuovo comma 2-bis, il codice fiscale del convivente, unitamente alla dichiarazione che quest’ultimo non sia beneficiario del bonus.

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