L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 19 /E del 10 ottobre 2024, ha fornito istruzioni operative agli Uffici in merito alle novità introdotte dalle disposizioni dell’art. 2-bis D.L. 113/2024 (c.d. Decreto Omnibus), recante disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti (ovvero relativamente al c.d. “bonus Natale“).
In particolare, la norma ha stabilito che, nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della L. 111/2023, sia erogata, una tantum per l’anno 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, ovvero:
- abbiano percepito, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28mila euro
- il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, siano fiscalmente a carico, oppure, in alternativa, abbiano almeno un figlio, fiscalmente a carico, in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale
- avere un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del Tuir di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Tuir.
Sul reddito complessivo per fruire del bonus Natale
L’Agenzia precisa che non rileva la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro; sono esclusi dall’ambito applicativo della norma i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, considerato che essa fa riferimento al solo art. 49 TUIR (redditi di lavoro dipendente).
L’indennità in esame non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef e viene riproporzionata nel quantum in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024; i giorni per i quali spetta il bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre considerare l’ammontare del reddito di riferimento, nonché la quota esente dei redditi agevolati riconosciuta ai contribuenti che hanno trasferito la loro residenza in Italia; non si considera, invece, il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze (art. 10, comma 3-bis, del Tuir).
Relativamente al nucleo familiare monogenitoriale, la circolare precisa che questo sussiste qualora, alternativamente:
- l’altro genitore sia deceduto, non abbia riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio
- il figlio sia stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) o affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus)
In tali ipotesi, il bonus spetterà all’unico genitore non coniugato o, se coniugato, successivamente separatosi legalmente ed effettivamente; in tal caso l’eventuale situazione di convivenza more uxorio non preclude la spettanza del bonus.
Il documento illustra poi le ipotesi in cui l’indennità non spetta poiché l’altro genitore convivente non può essere considerato un coniuge fiscalmente a carico, né la famiglia può definirsi monogenitoriale, in quanto il figlio a carico è stato riconosciuto da entrambi i genitori.
Modalità di riconoscimento del bonus
Il sostituto d’imposta pubblico o privato (datore di lavoro) riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta per iscritto, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sussistenza dei relativi requisiti; in presenza di più figli fiscalmente a carico, si ritiene sufficiente l’indicazione del codice fiscale di un solo figlio.
Nel caso in cui il lavoratore abbia più contratti di lavoro dipendente part-time in essere, l’indennità è erogata dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore stesso.
Le somme corrisposte sono recuperate dai sostituti sotto forma di credito, da utilizzare in compensazione, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità: successivamente, i sostituti d’imposta verificano in sede di conguaglio la spettanza dell’indennità e, qualora la stessa risulti non spettante, provvedono al recupero del relativo importo.
Il bonus è rideterminato nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore dipendente ed è computato nella determinazione del saldo Irpef.
Qualora il lavoratore abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore dovrà restituire, nella dichiarazione dei redditi, l’ammontare del bonus indebitamente ricevuto.