Con sentenza n. 7000/2025, la Corte di Cassazione ha sancito l’irretroattività dell’art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014 alle transazioni immobiliari intervenute prima del 13 dicembre 2014, dovendosi fare riferimento ai criteri dettati dal D.M. 2 agosto 1969 per qualificare gli immobili come “di lusso”, e non, invece alla categoria catastale di appartenenza, ai fini della fruizione del bonus “prima casa”.
Nella vicenda, due contribuenti avevano acquistato, in data 24 ottobre 2014, due immobili censiti al catasto in categoria A/2, dichiarando di essere in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la fruizione dell’agevolazione IVA al 4% prevista per le abitazioni non di lusso da adibire a prima casa.
L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, ritenendo che l’immobile soddisfacesse i requisiti ex art. 6 del D.M. 2 agosto 1969 per essere considerato “di lusso”, aveva proceduto con il recupero della maggiore IVA oltre sanzioni.
Successivamente, in data 13 dicembre 2014, è entrato in vigore l’art. 33 del D. Lgs. n. 175/2014, con il quale il legislatore, modificando il testo del n. 21 della tabella A, parte seconda allegato al D.P.R. n. 633/1972, aveva riconnesso l’esclusione del bonus prima casa alla categoria catastale di appartenenza dell’immobile (A/1, A/8 e A/9) e non più alle caratteristiche intrinseche del bene (ex art. 6 del D.M. 2 agosto 1969).
In accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il riferimento alla “categoria catastale” dell’immobile produce effetti solo dalle transazioni effettuate a decorrere dal 13 dicembre 2014, mentre per le transazioni stipulate nel passato, si deve fare riferimento ai criteri dettati dal D.M. 2 agosto 1969, e ciò sulla base di un argomento letterale, trattandosi di una “norma chiaramente innovativa, la cui retroattività è stata anche dallo stesso legislatore esplicitamente esclusa («a decorrere dal 13 dicembre 2014»).
Richiamando la propria sentenza n. 10656/2021, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema d’IVA, la cessione di un’abitazione di lusso in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 33 d.lgs. n. 175/2014 – 13 dicembre 2014 – è assoggettata all’IVA con aliquota ordinaria e non con quella agevolata, non retroagendo detta norma alla data di entrata in vigore del d.lgs. 23/2014, in materia di registro e non ancorando il diverso criterio di individuazione delle abitazioni di lusso alla novella introdotta dall’art. 10 cit., bensì alla modifica del testo del n. 21 tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633/72”.